Con sentenza n. 29261 del 24 giugno-18 luglio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, c.p. è applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma 3, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 1 ord. pen. (così Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2014, n. 37216); condizioni di salute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2011, n. 16681),...
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