Con sentenza n. 1437 del 20 febbraio 2025, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha esaminato i presupposti per il riconoscimento di un
premio per il ritrovamento in favore dello scopritore fortuito.
L’art. 92, D.L.vo n. 42 del 2004, rubricato “Premio per i ritrovamenti”, stabilisce, al suo comma 1, che “Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90”. La suddetta disposizione va necessariamente letta a sistema con le altre previsioni normative contenute nel medesimo articolo e, più in generale, nella Sezione I (intitolata “Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale”)...
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