Con sentenza n. 1722 del 20 febbraio
2023, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio,
pacifico in giurisprudenza, secondo cui, ai fini dell'accoglimento della
domanda risarcitoria è necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi
della relativa fattispecie (Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217) fra
cui la sussistenza dell'elemento soggettivo, in particolare della colpa che,
una volta accertata l'illegittimità del danno, può essere esclusa
dall'Amministrazione unicamente comprovando di essere incorsa in un errore
scusabile.
Deve, quindi, riconoscersi che
l'esistenza di un danno e la riferibilità dello stesso sul piano eziologico
all'agire illegittimo dell'Amministrazione non siano ancora elementi
sufficienti a configurare la responsabilità aquiliana essendo, altresì,
necessario che venga accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo
costituendo l'illegittimità dell'atto solo un indice della colpa
dell'Amministrazione.
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