Con sentenza n. 27007 del 28 aprile-21 giugno 2023, la prima
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, a mente dell'art.
445, comma 2, c.p.p., il reato oggetto della sentenza di applicazione della
pena si estingue "ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore
a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza
concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva
sospensione condizionale della pena".
Agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva è sufficiente, quindi, che nel...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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