Con sentenza n. 10317 del 30 ottobre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in materia del rinnovo del porto d’armi nonché del divieto di detenzione, disciplinata dagli artt. 11, 39 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, anche da parte di terzi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare. Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. La Corte...
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