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Con sentenza n. 15810 del 15 marzo 2023 (dep. 14 aprile 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di fuga e di quello di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, rispettivamente previsti dai commi 6 e 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (ex plurimis Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 2020, n. 9212).
Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, Cod. strada, invero, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente che sia...
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