Con ordinanza n. 15155 del 30 maggio 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che la circostanza ostativa al beneficio
dell’esdebitazione di cui all’art. 142, comma 2, l.fall. – la quale ricorre
«qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali»
– pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass.
civ., sez. un., 24214/2011), deve però essere valutata secondo
un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l’istituto
nazionale, a sua volta in linea con il favor per il discharge of debts di cui
al Tit. III della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Restructuring and
Insolvency).
Al riguardo si precisa che, secondo la giurisprudenza unionale, l'obbligo generale dei giudici nazionali di interpretare il diritto interno in modo conforme ad una direttiva – cd. “obbligo di interpretazione coerente”, derivazione del principio di leale cooperazione (art. 4,...
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