Con sentenza n. 1198 del 13 febbraio 2025, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha affrontato la questione della revoca del porto d’armi al soggetto
dedito al bracconaggio e alla caccia di frodo.
Si richiamano, per l’inquadramento normativo della fattispecie, gli artt. 11 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui, rispettivamente, con riguardo alle autorizzazioni di polizia in generale si prevede che possano “essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta” e, con specifico riguardo alla licenza di porto di armi, si specifica che “la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare...
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