Con sentenza n. 3650 dell’11 aprile
2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che costituisce principio consolidato,
costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, quello secondo cui
il certificato di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela
dell'igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non è diretto anche a
garantire la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza
che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti
necessari a inferirne l'assentibilità della agibilità; restando diverso e
distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano
dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento
compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità (v. ex plurimis, Cons.
Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4457; Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2019,
n. 2216).
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che, di fronte ad...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale