Con ordinanza n. 7535 del 15 marzo 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’equiparazione del trattamento tra consulente tecnico di parte e consulente tecnico d’ufficio risulta in modo chiaro dall’art. 83, D.M. n. 115 del 2002, che così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.
Sulla equiparazione tra il consulente tecnico del Pubblico Ministero e della parte privata è intervenuta già da tempo la decisione della Corte Costituzionale del 22 aprile 2002, n. 128, che ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, L. 8 luglio 1980, n. 319, facendo riferimento alla natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato al...
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