Con ordinanza n. 18116 del 2 luglio 2024, la prima sezione civile della Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale l’opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2, L. fall. e s’inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d’opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura bensì, non diversamente dall’avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa (Cass. civ. n. 2572 del 1996). Il consulente di parte, in effetti, svolge, nell’ambito del processo, attività di natura...
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