Con sentenza
n. 15512 del 1° giugno 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, intervenendo
in tema di impugnazione del licenziamento, ha affermato che la tesi secondo la
quale nel computo dei giorni previsti a pena di decadenza andrebbero scomputati
tanto il dies a quo quanto il dies ad quem non trova riscontro nell’assetto
normativo.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 6, commi 1 e 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, che nel testo originario così disponevano: «1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale