Con sentenza n. 1709 del 27 febbraio 2025, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che il tema del contraddittorio in relazione
alla materia della prevenzione antimafia è stato recentemente rivisto dalla
giurisprudenza amministrativa alla luce della recente modifica dell’art. 92-bis,
D.L.vo n. 159 del 2011, ad opera dall’art. 48, comma 1, lett. a) del D.L.
6 novembre 2021, n. 152, secondo cui il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i
presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia ovvero qualora debba
procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha
l’obbligo di darne comunicazione all’interessato, salvo che ricorrano
“particolari esigenze di celerità del procedimento”.
Questa disposizione non è indirizzata unicamente al soggetto interessato e al suo diritto di difesa ma ha un respiro più ampio. Abbraccia una serie di valori fondamentali nella materia di che trattasi. La norma è infatti posta a presidio...
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