Con sentenza n. 47604 del 30 dicembre 2024, la terza sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 448, comma 1-bis, c.p.p.,
nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che
contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono
disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di
cognizione, circoscrive le possibilità per le parti di ricorrere avverso una
sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della
volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e
sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della
pena o della misura di sicurezza.
Nell'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente chiarito il concetto di pena illegale, il punto fermo a suo tempo già fissato nella pronuncia a Sezioni Unite Jazouli è che rientra nella nozione di pena illegale ab origine quella che non corrisponde per specie...
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