Con sentenza n. 4014 del 20 aprile 2023,
la quarta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che il cottimo fiduciario
non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, ossia una scelta
altamente discrezionale che è temperata soltanto dal rispetto dei principi di
trasparenza ed imparzialità da attuare attraverso la rotazione tra le ditte da
consultare e con le quali negoziare le condizioni dell’appalto (cfr. Cons.
Stato, sez. III, n. 4661 del 2014; Cons. Stato, sez. V, n. 5742 del 2011).
Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, in particolare, l'art. 125 del Codice dei contratti del 2006 prevedeva al comma 8 quanto segue: "Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati...
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