Con sentenza n. 266 del 15 gennaio 2025, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha affermato di non ignorare che la dichiarazione di
improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere comporta che, al
di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di
giudizio secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale (Cons. Stato, n.
5001 del 2022), ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo
ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria
delibazione del merito della pretesa azionata (ex multis Cons. Stato n. 7214
del 2022).
Inoltre, secondo l’indirizzo più rigoroso seguito dalla Corte Suprema di Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale...
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