Con ordinanza n. 6876 dell’8 marzo 2023,
la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione se
la mancata effettiva commercializzazione dei prodotti contraffatti a causa del
loro sequestro operato dalla Guardia di Finanza, faccia venir meno la
configurabilità di un danno da concorrenza sleale per lucro cessante, avuto
riguardo al danno all’immagine, da valutarsi soprattutto riguardo all’apprezzamento
dei consumatori.
Ciò posto, si osserva che il danno
risarcibile per atto di concorrenza sleale comprende, in applicazione dei
criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c., sia il danno emergente,
sia il lucro cessante:
- il primo può consistere nelle spese vanificate dall’illecito (per esempio, le spese pubblicitarie il cui ritorno è stato compromesso dall’attività illecita del concorrente), nelle spese affrontate per ovviare all’illecito (per esempio, le spese sostenute per la scoperta dell’altrui condotta pregiudizievole...
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