Con ordinanza n. 18327 del 27 giugno 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, come posto in rilievo dalla sentenza a Sezioni Unite n. 25767 del 2015, l'impossibilità della scelta della madre di interrompere la gravidanza, nel concorso delle condizioni di cui all'art. 6, L. 22 maggio 1978, n. 194, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile.
L’onere probatorio è a carico della madre e il thema probandum è costituito da un fatto complesso, integrato dal concorso di molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest'ultima. Ulteriore elemento di complessità della valutazione è costituito dal fatto che la prova verte (anche) su una determinazione di volontà interiore della donna, della quale non si...
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