Con sentenza n. 135 del 9 gennaio 2025, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, per giurisprudenza consolidata (tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143; Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura di fatto illecito aquiliano del danno da ritardo vedi amplius Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da...
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LIBRO
Codice della contabilità pubblica - vigente
Luciano Calamaro, Pierre de Gioia Carabellese, Franco Gaspari