Con sentenza n. 44128 del 31 ottobre-3 dicembre 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che il differimento facoltativo
dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147,
comma 1, n. 2, c.p. e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter,
L. 26 luglio 1975, n. 354 si fondano sul principio costituzionale di
uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di
condizioni personali (art. 3 Cost.), nonché su quello secondo cui le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, sul principio
secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.).
Il giudice, quindi, al cospetto di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena — o di sua esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare — per grave infermità fisica, è tenuto a valutare se...
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