Con sentenza n. 18777 del 24 febbraio
2023, depositata il 4 maggio 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che,
secondo il disposto dell'art. 37 reg. esec. Ord. pen., mentre i colloqui con
«persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono
«ragionevoli motivi», il colloquio del convivente del detenuto è parificato a
quello con i congiunti e viene autorizzato dal direttore dell'istituto
penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle
motivazioni sottostanti.
Quanto alla estensione della nozione di «convivente», la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 8 luglio 1998, n. 3478, relativa al «riordino e chiarimento del regime dei colloqui e corrispondenza telefonica», ha accolto una interpretazione ampia, ricomprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso o...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
WEBINAR
Filippo Marco Maria Bisanti, Federica Federici