Con sentenza n. 1908 del 26 novembre 2024-16 gennaio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, se il giudizio ha luogo secondo l’ordinario rito dibattimentale, la formazione della prova sarà regolata dai principi di oralità e immediatezza propri del processo accusatorio, estensivamente riferibili alla posizione del terzo, che legittimamente vi partecipa con pari attribuzioni e diritti. Né sarebbe concepibile applicare al terzo, in proposito, uno statuto processuale differenziato rispetto a quello in vigore per l’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato. Se il giudizio ha luogo, per scelta dell’imputato, nelle forme del rito abbreviato, il diritto di difesa del terzo, chiamato a parteciparvi, dovrà essere necessariamente rimodulato secondo le peculiarità del rito stesso, senza che l’essenza del diritto ne resti, per ciò soltanto, intaccata e pregiudicata. In caso di celebrazione del giudizio abbreviato,...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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