Con sentenza n. 46705 del 18 settembre-18 dicembre 2024, la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che il potere del
pubblico ministero di disporre il fermo di persona indiziata dei delitti
indicati nell'art. 384 c.p.p. ha come presupposto il pericolo di fuga
dell'indiziato, non suscettibile, trattandosi di una situazione di carattere obiettivo,
di essere interpretata e valorizzata in un senso condizionato da motivi estranei
al dato specifico e, in particolare, dalle vicende relative alla emissione di
precedenti provvedimenti di fermo. Il P.M., cioè, finché ritenga sussistere, perdurare
o essere successivamente intervenuto il pericolo di fuga della persona indiziata
di delitto, può, senza risentire di preclusioni, reiterare il provvedimento di
fermo, salva, ovviamente, la verifica delle relative condizioni di legittimità
da accertarsi ai sensi dell'art. 391 c.p.p..
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha pertanto...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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