Con sentenza n. 11167 del 14 dicembre 2023-18 marzo 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'attività ispettiva
della polizia municipale, il cui esercizio non postula l'esistenza di una
notizia di reato, non costituisce attività di indagine preliminare e non si
svolge attraverso atti tipici dell'indagine stessa.
Ciò nondimeno, nel corso di tali attività ispettive possono emergere
"indizi di reato", nel qual caso “gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice
di procedura penale” (art. 220 disp. att. c.p.p.).
La Corte di Cassazione, nella sua massima composizione (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2000, n. 45477), ha spiegato che il significato dell'espressione “quando … emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. c.p.p. e tesa a fissare il momento a partire dal...
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LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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VIDEOREGISTRAZIONE L’IMPATTO DELLE RIFORME NORDIO SUI REATI E SUL PROCESSO PENALE
Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese