Con sentenza n. 4114 del 24 aprile 2023,
la seconda sezione del Consiglio di Stato ha rammentato i consolidati indirizzi
giurisprudenziali, anche recenti (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2023, n.
2330), sul fondamento e i limiti di applicabilità dell’istituto della Cassa
integrazione guadagni ordinaria.
Nello specifico, l'art. 1, comma 1, n. 1,
L. 20 maggio 1975, n. 164 – sostanzialmente riproposto dall'art. 11, comma 1, D.L.vo
14 settembre 2015, n. 148 – dispone che agli operai dipendenti da imprese
industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a
orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
lett. a) "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non
imputabili all'imprenditore o agli operai"; lett. b) "situazioni
temporanee di mercato".
In presenza di tali presupposti è prevista la corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria in due ipotesi, l'una correlata a situazioni aziendali dovute...
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