Con sentenza n. 11106 del 8 novembre 2022 (dep. 15 marzo 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha avuto occasione di precisare che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535; Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2015, n. 23295; Cass. pen., sez. V, n. 27710). La preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame, il cosiddetto giudicato cautelare, opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che può essere superata quando si prospettino...
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