Con sentenza n. 1620 del 16 febbraio
2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di giudizio
di ottemperanza della sentenza di condanna, al pagamento di una somma di denaro
determinata, del giudice civile passata in giudicato.
L’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
prevede che "l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può
essere chiesta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato
e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine
di ottenere l’adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, e, quindi, per
ottenere l’esecuzione di statuizioni rimaste non eseguite, e non anche per introdurre
nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice
ordinario.
Con particolare riguardo alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il...
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