Con sentenza n. 7518 del 31 gennaio-25 febbraio 2025, la prima
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in virtù del
generale principio sancito dall’art. 666, comma 1, c.p.p., il procedimento di
esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia
o dell’indulto, per cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato
d’ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai
sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2021,
n. 23525).
Il giudice dell’esecuzione può, dunque, procedere alla revoca della condizione apposta ai sensi dell’art. 165 c.p. (così come alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena) solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimenti non rientranti nel novero di quelli, tassativamente enucleati, per i quali è prevista l’adozione d’ufficio: il principio è stato ribadito, da ultimo, da Cass....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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