Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 4949 del 22 gennaio-6 febbraio 2025, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto importanti
chiarimenti sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena da parte del giudice dell’esecuzione.
L'art. 666, comma 1, c.p.p. stabilisce che «il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore». Secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e si caratterizza come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, di tal che esso non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che, a sostegno della domanda, non siano stati enunciati motivi specifici (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1992, n. 118; Cass. pen., sez. I, 8 maggio 1997, n. 3252; Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 1998, n. 1622). Nondimeno, la circostanza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 666 c.p.p., la richiesta sia...
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I codici penale e di procedura penale annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari
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