Con sentenza n. 4949 del 22 gennaio-6 febbraio 2025, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto importanti
chiarimenti sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena da parte del giudice dell’esecuzione.
L'art. 666, comma 1, c.p.p. stabilisce che «il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore». Secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e si caratterizza come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, di tal che esso non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che, a sostegno della domanda, non siano stati enunciati motivi specifici (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1992, n. 118; Cass. pen., sez. I, 8 maggio 1997, n. 3252; Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 1998, n. 1622). Nondimeno, la circostanza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 666 c.p.p., la richiesta sia...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago