Con sentenza n. 2063 del 13 marzo 2025, la terza sezione del Consiglio
di Stato ha ribadito l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo
assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di
detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699
c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, L. 18 aprile 1975, n. 110 (Corte Cost. n.
440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018).
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n....
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale