Con sentenza n. 12973 del 28 marzo 2023,
la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che il giudizio
sulla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale
riguarda, secondo la chiara lettera dell'art. 47 Ord. pen., l'idoneità della
misura, "anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5", a
contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo
che egli commetta altri reati.
La misura costituisce "una modalità
di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto,
il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base
dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di
emenda, proprie della pena" (Corte costituzionale n. 185/1985).
Si tratta, dunque, di una particolare modalità del trattamento rieducativo individualizzato, che, ai sensi dell'art. 1 Ord. pen., caratterizza la pena nella fase esecutiva ed ha l'obiettivo del reinserimento...
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