Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 2582 del 7 aprile 2022, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni fondamentali principi in tema di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare di cui all’art. 60 c.p.a. In termini generali, occorre anzitutto rammentare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale l’esigenza e l’opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa, peraltro funzionale all’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio, è demandata al prudente apprezzamento del giudice, mentre alle parti in causa è riconosciuto il diritto di essere avvertite di tale intenzione, al fine precipuo di sviluppare compiutamente le loro difese nel merito della controversia (Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2020, n. 5467). Proprio perché l’esigenza è quella di pervenire ad una rapida definizione del giudizio, onde attuare il principio di effettività e celerità della tutela...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale