Con
sentenza n. 8552 del 25 ottobre 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato è
intervenuta in tema di procura speciale.
L’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. stabilisce che il ricorso deve contenere “la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale”. L’art. 44, comma 1, lett. a), del codice di rito stabilisce che l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore), rende l’impugnazione nulla (e quindi inammissibile). La distinzione tra procura generale e procura speciale è stata considerata dalla giurisprudenza come una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: vi è procura speciale non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i...
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