Con sentenza n. 9060 del 30 novembre 2023 (dep. 2 marzo 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico.
Se, infatti, la norma incriminatrice mira ad evitare la "dispersione" del denaro pubblico, deve ritenersi che la consumazione del reato coincida con il momento in cui l'imputato «consegue indebitamente„ per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo». La competenza per territorio per tale reato si radica, dunque, nel luogo nel quale ha sede l'ente pubblico che eroga il contributo e non nel luogo...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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