Con la sentenza n. 42833 del 17 ottobre-22 novembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, a differenza del patteggiamento disciplinato dagli artt. 444 e segg. c.p.p., nel concordato in appello il consenso in precedenza espresso dal rappresentante della Pubblica accusa può essere revocato, per cui non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore generale intervenuta prima della decisione del giudice.
Invero, è stato affermato che i due "patteggiamenti" non sono affatto omogenei, sol che si consideri che mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444, c.p.p., sono soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, c.p.p., sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti; che il concordato sulla pena in...
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