Con
la sentenza n. 38513 del 19 settembre-21 ottobre 2024, la terza sezione penale
della Corte di Cassazione si è pronunciata circa la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in caso di patteggiamento.
Anche a seguito della rimodulazione dei confini della ricorribilità della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, deve ritenersi sussistente la possibilità di impugnare in sede di legittimità il capo della decisione che concerne la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto il limitativo e tassativo catalogo dei vizi denunziabili, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, come quelle relative alla rifusione delle spese in favore della parte...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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