Con
sentenza n. 7194 del 21 agosto 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato
ha affermato che anche la Corte UE (sez. IV, 28 aprile 2022, causa C- 642/20)
ha posto l’accento sulla facoltà discrezionale – riservata alle stazioni
appaltanti dall’art. 19, par. 2 della direttiva 2014/24/UE – di modulare il
possesso dei requisiti tra i componenti dei raggruppamenti di imprese.
Quanto precede trova oggi conferma nell’art. 68, D.L.vo 31 marzo 2023, n. 36 dove non è più presente la distinzione tra ATI verticale ed orizzontale atteso che, come evidenziato a pag. 103 della relazione illustrativa al suddetto decreto, “all’art. 68, in ragione della sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 (punti 38, 39 e 40: nonostante gli artt. 19 e 63 direttiva, non è ammissibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all’interno del raggruppamento, lo può fare in certi casi l’Amministrazione), si è configurato...
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