Con sentenza n. 1932 del 10 marzo 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, l’art. 100 T.U.L.P.S. riconosce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Il suddetto potere ha una marcata finalità precauzionale, essendo funzionale a prevenire pericoli per la sicurezza pubblica e non già a reprimere condotte illecite e colpevoli (cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 8523/2019, secondo cui “la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all’art. 100 del R.D. n. 773/1931 non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale,...
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