Con sentenza n. 46020 del 7 novembre-16 dicembre 2024, la seconda
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in base al principio
enunciato dall'art. 521 c.p.p., ove il pubblico ministero non abbia provveduto
a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un
"fatto" diverso da quello ivi descritto – per tale intendendosi
l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze
soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra
loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica
– ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e la sentenza (oggetto del potere del giudice) sta l'evidente esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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