Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 11235 del 10 gennaio-20 marzo 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui una condanna a pena detentiva passi in giudicato, il pubblico ministero è tenuto a emettere immediatamente l'ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto, altresì, a determinare la pena complessiva, la quale deve essere considerata come unica ex artt. 76 e ss. c.p. (cfr. Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 2023, n. 24710). Infatti, l'art. 663, comma 1, c.p.p. stabilisce che «quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene», procedendo all'emissione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti (cd. cumulo). Ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. quando la pena detentiva da eseguire per effetto del passaggio in giudicato di...
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