Con
sentenza n. 2654 del 31 marzo 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta
sul rapporto tra l’istituto del controllo giudiziario e le misure
amministrative di prevenzione collaborativa.
La
valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non
sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione,
che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad
essa si colloca in un momento successivo. Non è pertanto casuale che nella
sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni:
inclusa quella sull'ammissione) presupponga l'adozione dell'informativa:
rispetto alla quale rappresenta un post factum (cfr. Cons. Stato, sez. III, n.
338/2021).
Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile – ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al...
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