Con sentenza n. 36207 dell’12 luglio-27 settembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che i presupposti per la concessione dei benefici penitenziari in deroga, alla luce del contenuto dell'art. 16-nonies, L. n. 81 del 1991, sono: a) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; b) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia; c) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; d) che sussista il ravvedimento (nei sensi che si preciseranno) e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; e) che la persona condannata abbia redatto entro il...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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