Con sentenza n. 10313 del 18 dicembre 2024-14 marzo 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il regime processuale delle contestazioni dei reati permanenti è stato da tempo delineato, distinguendo quelle nelle quali viene indicato un preciso limite temporale entro il quale si sia esaurita la condotta o più semplicemente si debba esaurire l’accertamento della condotta (c.d. contestazioni “chiuse”) e quelle nelle quali tale limite temporale non è indicato (c.d. contestazioni “aperte”). Con riferimento al primo caso si è affermato che «qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero...
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