Con sentenza n. 8350 del 18 ottobre 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il riconoscimento agli agenti della polizia municipale della facoltà di portare armi non costituisce una prerogativa rilevante uti singuli, come nell’ipotesi di cui all’art. 43 TULPS, ma uno strumento per l’efficace esercizio delle funzioni “ausiliarie” di polizia di sicurezza da parte degli agenti della polizia municipale.
Ricorre una ratio di marca non restrittiva, siccome ispirata al carattere eccezionale della facoltà di circolare armati (come insegna la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, infatti, “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”; si veda anche Consiglio di Stato,...
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