Con sentenza n. 4272 del 13 maggio 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la scelta di rilasciare o meno la licenza di porto d’armi alle guardie giurate zoofile volontarie, non è immanente, ma varia in ragione delle effettive funzioni che, all’atto della nomina, l’Autorità prefettizia intende nello specifico attribuire loro. Il Ministero dell’Interno, in altri termini, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, dunque può ben effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica - si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni. Ne consegue che ben può l’autorità prefettizia valutare all’atto della nomina della guardia zoofila volontaria se...
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