Con sentenza n. 6607 de 6 marzo 2023, la
terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che il debitore
dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re
dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).
Come da tempo stabilito dalla
giurisprudenza di legittimità, il ritardato adempimento dell’obbligo di
risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore, oltre
all’equivalente monetario del bene perduto espresso in moneta dell’epoca della
liquidazione attraverso la rivalutazione del credito, il lucro cessante
finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento
sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare applicando un saggio di interessi
equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per
anno (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Queste regole trovano applicazione...
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