La
sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, con sentenza n. 143 del 20 febbraio 2023, è intervenuta in
materia processuale.
L’art.
8, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) dispone
che “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione
esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla questione principale”.
Il
giudice amministrativo, pertanto, quando è chiamato a giudicare della
legittimità degli atti amministrativi, ove occorra, può conoscere dei diritti
soggettivi “pregiudiziali”, senza che su tale accertamento possa formarsi il
giudicato, vale a dire può conoscerne solo in via incidentale.
La giurisprudenza amministrativa ha da lungo tempo posto in rilievo che l’ambito del sindacato incidentale del giudice amministrativo coincide...
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