Con ordinanza n. 112 del 3 gennaio 2023, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che, allorquando viene investita
di un motivo di gravame attinente alla qualificazione dell’arbitrato come
rituale o irrituale, la Corte di Cassazione opera anche come giudice del fatto
e ha pertanto il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli
atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa
nella clausola compromissoria.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la differenza fra i due istituti sta in ciò: che, mentre nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento della determinazione contrattuale, mediante una composizione amichevole...
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