Con ordinanza n. 19485 del 10 luglio 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha operato una chiara distinzione fra l'ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi dell'art. 83, R.D. 22 gennaio 1934, n. 83) nel luogo dove ha sede il giudice; nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum (cfr. Cass. civ., sez. un., 24 luglio...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale