Con
sentenza n. 38125 del 14 maggio-17 ottobre 2024, la terza sezione penale della Corte
di Cassazione ha affermato che, a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., quando
nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti
emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale
debbono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
Tanto premesso, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2011, n. 36399, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato da Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2008, n....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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